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L’AI Act e la tutela dei diritti

L’AI Act e la tutela dei diritti

L’Unione europea sta completando la sua corsa verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel vecchio continente. Con l’approvazione dell’AI Act a livello parlamentare, si apre ora un’ultima fase di negoziazione trilaterale, in cui potrebbero essere affrontate alcune mancanze riscontrate nella versione del testo approvata dal legislatore Ue.

I temi trattati all’interno dell’articolo

L’AI Act tutela i diritti individuali?

Il Parlamento europeo ha compiuto progressi significativi, giungendo (quasi) al termine di un lungo processo legislativo. Tuttavia, si riscontrano anche aspetti con riferimento ai quali vi sono ancora margini di miglioramento, che potrebbero essere esplorati in fase di negoziazione.

Si prevede una (giustificata) divisione delle responsabilità tra i deployer (distributori) e i provider (fornitori) di servizi generici, nonché specifici requisiti di trasparenza per i foundation model. L’uso chiaro e trasparente di questi sistemi è infatti fondamentale nell’ottica di ridurne i potenziali rischi.

Nonostante nel Considerando 84a venga introdotto un invito ai deployer di AI a fornire agli interessati la possibilità di far valere i propri diritti in caso di violazioni del regolamento, però, l’AI Act non definisce le modalità di tale richiesta. Ciò significa che i deployer interessati dovrebbero fare domanda direttamente ai provider, che si troverebbero a dover definire in prima persona le procedure atte a tutelare i loro diritti.

Clicca qui per leggere il testo del regolamento e dei suoi emendamenti.

L’accelerazione dell’iter

Questo problema nasce dalla necessità del legislatore europeo di accelerare l’iter legislativo per via delle rapide evoluzioni che caratterizzano il settore dell’intelligenza artificiale. Una corsa frenetica che ha portato gli enti sovranazionali a includere quanti più elementi possibile all’interno dell’AI Act, senza però definire in concreto le procedure di implementazione di tali disposizioni.

Si tratta di un problema rilevante, in quanto un diritto è tale solo se viene garantita l’effettività della sua tutela. Un elemento che sembra mancare al testo approvato dal legislatore Ue. Un focus sulle mancanze del testo potrebbe essere offerto nella prossima fase di negoziazione.


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